PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO AL 31 AGOSTO 2021, CON PAGAMENTO AL 30 SETTEMBRE

 

Nuovo differimento e vecchie regole per le rateizzazioni

 

Il D.L. 99/2021 (Decreto Lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.06.2021, ha disposto ulteriori interventi in materia di riscossione: primo fra tutti, il differimento al 31.08.2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito e di accertamento affidati all’Agente della Riscossione.

 

L’art. 68, co. 1 del D.L. 18/2020, così come modificato dal D.L. 73/2021, aveva sospeso fino al 30 giugno 2021 i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle emesse dall’Agenzia Entrate Riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps, atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane, atti emessi dagli enti locali. Con l’art. 2 del D.L. 99/2021 il legislatore ha nuovamente prorogato fino al 31 agosto 2021 la sospensione dei versamenti, che opera dallo scorso 8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti della prima zona rossa).

 

Ulteriore proroga del D.L. Lavoro (99/2021)

L’art. 2 del D.L. 99/2021 ha allungato il termine della sospensione al 31 agosto p.v. dei termini di versamento delle somme derivanti da:

·        cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione;

·        avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps esecutivi;

·        atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane;

·        atti di ingiunzione fiscale emessi dagli enti territoriali;

·        atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30.09.2021.

 

Rate di piani di dilazione in corso

L’art. 4, co. 1, let. b) del D.L. 41/2021 ha fissato nuovi termini entro i quali potere effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate e di quelle dovute per il 2021 relativamente alla "Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. A questo proposito il recente D.L. 99/2021 non ha modificato i termini di versamento delle rate scadute nel 2020 per questi due istituti.

Per i contribuenti in regola con i versamenti delle rate che scadevano nel 2019, il termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è fissato al 31 luglio 2021. Le rate che devono essere versate entro questo termine sono quelle la cui originaria scadenza era fissata al:

·        28 febbraio 2020;

·        31 maggio 2020;

·        31 luglio 2020;

·        30 novembre 2020.

Una volta effettuato il pagamento delle rate scadute nel 2020 (consentito fino al termine del 9 agosto 2021, in quanto rilevano i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018), le rate in scadenza nel 2021 (alle scadenze originarie del 28 febbraio 2021, 31 maggio 2021, 31 luglio 2021 e 30 novembre 2021) dovranno essere corrisposte entro il 30 novembre 2021.

Per pagare le rate 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate il 28 febbraio 2020, il 31 maggio 2020, il 31 luglio 2020 e il 30 settembre 2020, vanno utilizzati i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso. Anche per il pagamento delle rate riferite al 2021 vanno utilizzati i bollettini corrispondenti alle scadenze previste per il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

In caso di smarrimento dei bollettini di pagamento, è possibile scaricarli dal portale  entrando nella area riservata oppure richiedere, senza necessità di pin e password, una copia della “Comunicazione delle somme dovute”, al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/comunicazione-delle-somme-dovute/.

 

Penalizzanti i contribuenti in regola con i piani di dilazioni

Si deduce che il contribuente in regola con un piano di dilazione al 8.03.2020 subirebbe la decadenza dal beneficio della dilazione, se entro il prossimo 30.09.2021 non riuscisse a pagare almeno 9 delle 18 rate sospese.

In caso di inadempimento lo stesso contribuente che fino a prima dello scoppio della pandemia da Covid-19 era in regola con i pagamenti delle rate, subisce per intero le conseguenze della decadenza (art. 19, c. 3):

- può chiedere una nuova dilazione di pagamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione soltanto saldando in un’unica soluzione tutte le rate scadute alla data di presentazione della richiesta;

- il nuovo piano può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute fino a quel momento.

Mettendo a confronto la posizione del contribuente in regola alla data dell’8.03.2020 con quella del contribuente che alla stessa data era già decaduto da precedenti dilazioni - per motivi, quindi, non riconducibili alla crisi economica generata dalla pandemia - se ne deduce una grande disparità di trattamento, tant’è che il secondo può beneficiare delle regole più favorevoli di cui all’art. 13-decies, c. 5 del già citato Decreto Ristori.

In parole povere, il contribuente che al 8.03.2020 non era in regola con il versamento delle rate e quindi aveva già perso il beneficio della dilazione di pagamento, può fino al 31.12.2021 chiedere per quegli stessi carichi un nuovo piano di rateizzazione senza la necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione della nuova richiesta. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un vero e proprio paradosso legislativo: le misure, più che sostenere il contribuente diventato inadempiente causa Covid-19, finiscono per favorire il contribuente, purtroppo, inadempiente ab origine.

Considerato che manca ancora qualche settimana alla scadenza ultima per il versamento delle rate sospese, sarebbe auspicabile un intervento tempestivo che possa eliminare questa anomalia, consentendo a tutti i contribuenti l’accesso a nuovi piani di dilazione con le condizioni più favorevoli ex art. 13-decies, c. 5 D.L. 137/2020.

 

Sospensione dei pignoramenti

Con la sospensione dei pagamenti all’Agente della Riscossione fino al 31.08.2021, si segnala che fino a tale data il datore di lavoro non potrà operare la trattenuta mensile da pignoramento e lo stipendio dovrà essere messo a disposizione del dipendente nella sua interezza.

 

 

06/07/2021

 

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